Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...)). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010». 
  ((2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui  mandato
e' scaduto il 31 dicembre 2009  e  per  i  quali  non  e'  consentita
un'ulteriore   conferma   secondo   quanto   previsto   dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e  per  i  quali  non  e'
consentita   un'ulteriore   conferma    secondo    quanto    previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010,  fino  alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
il 31 dicembre 2010. 
  2-bis.  Il  secondo   comma   dell'articolo   50   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che per  i  giudici
onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla
possibilita' di conferma.)) 
 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  245  del
          decreto legislativo 19  febbraio  1988,  n.  51  (Norme  in
          materia di istituzione del giudice unico di  primo  grado),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 245. - 1. Le disposizioni del  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n.  12,  come  modificate  o  introdotte  dal
          presente decreto,  in  forza  delle  quali  possono  essere
          addetti  al  tribunale  ordinario  e  alla  procura   della
          Repubblica  presso  il   tribunale   ordinario   magistrati
          onorari, si applicano fino a quando non  sara'  attuato  il
          complessivo riordino  del  ruolo  e  delle  funzioni  della
          magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
          della Costituzione, e comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2010.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              «Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a
          giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni.  Il
          titolare puo' essere confermato,  alla  scadenza,  per  una
          sola volta. 
              I giudici onorari di tribunali che hanno  in  corso  la
          procedura di conferma nell'incarico rimangono  in  servizio
          fino alla definizione della procedura  di  cui  al  secondo
          comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
          conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
          decorrenza dal primo giorno successivo  alla  scadenza  del
          triennio gia'  decorso.  In  caso  di  mancata  conferma  i
          giudici   onorari   di   tribunale   in   proroga   cessano
          dall'incarico dal momento della comunicazione del  relativo
          provvedimento del CSM che  non  necessita  di  decreto  del
          Ministro. 
              Alla scadenza del triennio, il  consiglio  giudiziario,
          nella composizione prevista dall'art.  4,  comma  1,  della
          legge 21 novembre 1991, n.  374,  esprime  un  giudizio  di
          idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle  funzioni
          sulla base di  ogni  elemento  utile,  compreso  l'esame  a
          campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di   idoneita'
          costituisce requisito necessario per la conferma. 
              La nomina dei giudici onorari di tribunale  pur  avendo
          effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
          42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
          1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
          21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace): 
              «Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice  di
          pace).   -   In   attesa    della    complessiva    riforma
          dell'ordinamento  dei  giudici  di  pace,   il   magistrato
          onorario che esercita le funzioni di giudice di  pace  dura
          in carica quattro anni e  puo'  essere  confermato  per  un
          secondo mandato di quattro anni e per un terzo  mandato  di
          quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
          periodo di due anni  in  applicazione  dell'art.  20  della
          legge 13 febbraio 2001,  n.  48,  al  termine  del  biennio
          possono essere  confermati  per  un  ulteriore  mandato  di
          quattro anni, salva comunque la  cessazione  dall'esercizio
          delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di
          eta'.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  50  del  citato  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12: 
              «Art. 50 (Composizione del tribunale per i  minorenni).
          - Il tribunale per i minorenni e' composto da un magistrato
          di corte di appello, che lo presiede, da un  magistrato  di
          tribunale e da due esperti, un uomo e una donna,  aventi  i
          requisiti richiesti dalla legge, ai quali e'  conferito  il
          titolo di giudice onorario del Tribunale per  i  minorenni.
          Possono anche essere nominati due o piu' supplenti. 
              Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati
          con decreto del Capo dello Stato, su proposta del  Ministro
          per la grazia e  giustizia,  per  un  triennio,  e  possono
          essere confermati.».